ELEZIONI Europee e Amministrative del 08-09 Giugno 2024 - Voto a domicilio

Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano. (articolo 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dall’art. 1, della legge 7 maggio 2009, n. 46)

Chi voglia votare presso la propria abitazione, avendone i requisiti, deve pertanto far pervenire, a partire da martedì 30 APRILE ed entro lunedì 20 MAGGIO all’Ufficio Elettorale la seguente documentazione:

a)il modulo di richiesta  allegato;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale, in data non anteriore a giovedì 25 APRILE 2024 (45° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di infermità di cui all’art. 1, comma 1, del D.L citato, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. 

Ulteriori informazioni in merito alla certificazione sanitaria possono essere richieste direttamente all’ASST di Vimercate al seguente recapito telefonico : 039/66 54 901

La domanda può essere trasmessa:

1)via mail all'indirizzo anagrafe@comune.correzzana.mb.it

2)all'indirizzo PEC comune.correzzana@pec.regione.lombardia.it

3)a mano presso l'ufficio Comunale nelle ore aperte al pubblico anche tramite un incaricato

4)a mezzo posta ordinaria

Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall’elettore nella dichiarazione di cui sopra, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario.  Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Il Presidente dell’Ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.

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Normattiva
Il portale della legge vigente    

 

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